IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 3/1996 a carico di C. F., imputato di tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo; sentita, la difesa della persona offesa dal reato che, con memoria ex art. 90 c.p.p., quindi verbalmente illustrata in limite, eccepisce la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, comma primo e secondo, 27, comma terzo della Costituzione, e sentiti p.m. e difesa dell'imputato il primo che sollecita, la rimissione degli atti alla Corte costituzionale e la seconda che non si oppone all'accoglimento dell'istanza. O s s e r v a Il legislatore, ha ritenuto dover escludere la costituzione di parte civile nel processo minorile sulla considerazione che lo svolgimento del giudizio potrebbe altrimenti comportare, per il minore imputato, una maggior tensione rispetto a quella gia' normale al processo, anche a causa dell'esasperazione del contrasto degli interessi sub partes determianto dalla presenza di tale parte privata. Si e' per contro notato che tale nocumento, per il minore imputato, potrebbe essere scongiurato attraverso l'opportuna conduzione del processo, tanto piu' che la normativa in vigore gia' contempla l'adozione di cautele volte a salvaguardare, per quanto possibile la serenita' del giudicabile; si e' peraltro osservato che l'impossibilita', per l'offeso dal reato di costituirsi parte civile nel processo minorile, lederebbe il principio di uguaglianza fra cittadini (essendo la p.o. del reato ascritto a un minore in posizione deteriore rispetto a quella dell'offeso da reato attribuito a un maggiorenne) e quello del diritto a tutti riconosciuto di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni, ne' dovrebbe sfuggire la maggiore difficolta' processuale dalla p.o. in reato del quale sia imputato un minore, a mente delle limitazioni probatorie proprie dle processo civile. Pare al tribunale che la questione sollevata nei termini sopra riferiti, sia non manifestamente infondata; in realta' la disposizione di cui all'art. 10, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 risponde ad esigenze pedagogiche di sicuro rilievo costituzionale (cfr. artt. 27, terzo comma e 30, secondo comma della Costituzione), esigenze che potrebbero tuttavia trovare tutela nella rigorosa applicazione delel altre norme vigenti in materia di processo minorile, senza sacrificio (oltreche' dei principi della economia processuale e della merita' della giurisdizione) delle ragioni anch'esse costituzionalmente garantire dalle PP.OO. (cfr. art. 24 Cost.), tanto piu' che la norma denunciata comporta una effettiva disparita' di trattamento fra posizioni giuridiche analoghe di persone offese da reato, a seconda che il fatto lesivo sia attribuito a soggetto di eta' maggiore o minore (con lesione dell'art. 3 della Costituzione). Si reputa pertanto necessario investire la Corte costituzionale della questione prospettata, e poiche' appare impossibile allo stato, la definizione del processo in corso, se ne sospende la trattazione. Non si ravvisa peraltro nonostante il denunziato contrasto fra la norma in argomento e gli artt. 27 e 30 della Costituzione, con i principi dei quali l'art. 10 d.P.R. n. 448/1988 appare in perfetta sintonia alla stregua di quanto gia' osservato.