IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 3/1996
 a carico di C. F., imputato di tentato omicidio, porto  e  detenzione
 illegali  di  arma  comune da sparo; sentita, la difesa della persona
 offesa  dal  reato  che,  con  memoria  ex  art.  90  c.p.p.,  quindi
 verbalmente   illustrata   in  limite,  eccepisce  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448  ritenuto
 in  contrasto  con  gli artt. 3, 24, comma primo e secondo, 27, comma
 terzo della Costituzione, e sentiti p.m. e  difesa  dell'imputato  il
 primo   che   sollecita,   la   rimissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e  la  seconda  che  non  si  oppone  all'accoglimento
 dell'istanza.
                             O s s e r v a
   Il  legislatore,  ha  ritenuto  dover  escludere la costituzione di
 parte civile  nel  processo  minorile  sulla  considerazione  che  lo
 svolgimento  del  giudizio  potrebbe  altrimenti  comportare,  per il
 minore imputato, una maggior tensione rispetto a quella gia'  normale
 al  processo,  anche  a  causa dell'esasperazione del contrasto degli
 interessi  sub  partes  determianto  dalla  presenza  di  tale  parte
 privata.
   Si e' per contro notato che tale nocumento, per il minore imputato,
 potrebbe  essere  scongiurato  attraverso  l'opportuna conduzione del
 processo, tanto piu'  che  la  normativa  in  vigore  gia'  contempla
 l'adozione  di cautele volte a salvaguardare, per quanto possibile la
 serenita'   del   giudicabile;   si   e'   peraltro   osservato   che
 l'impossibilita',  per l'offeso dal reato di costituirsi parte civile
 nel processo minorile, lederebbe  il  principio  di  uguaglianza  fra
 cittadini  (essendo  la  p.o.    del  reato  ascritto  a un minore in
 posizione deteriore rispetto a quella dell'offeso da reato attribuito
 a un maggiorenne) e quello del diritto a tutti riconosciuto di  agire
 in  giudizio a tutela delle proprie ragioni, ne' dovrebbe sfuggire la
 maggiore difficolta' processuale dalla p.o. in reato  del  quale  sia
 imputato  un minore, a mente delle limitazioni probatorie proprie dle
 processo civile.
   Pare al tribunale che la  questione  sollevata  nei  termini  sopra
 riferiti,   sia   non   manifestamente   infondata;   in  realta'  la
 disposizione di cui all'art. 10, d.P.R. 22  settembre  1988,  n.  448
 risponde  ad  esigenze  pedagogiche  di sicuro rilievo costituzionale
 (cfr. artt.  27, terzo comma e 30, secondo comma della Costituzione),
 esigenze  che  potrebbero  tuttavia  trovare  tutela  nella  rigorosa
 applicazione  delel  altre  norme  vigenti  in  materia  di  processo
 minorile, senza sacrificio (oltreche'  dei  principi  della  economia
 processuale  e  della  merita'  della  giurisdizione)  delle  ragioni
 anch'esse costituzionalmente garantire dalle  PP.OO.  (cfr.  art.  24
 Cost.),  tanto  piu'  che  la norma denunciata comporta una effettiva
 disparita'  di  trattamento  fra  posizioni  giuridiche  analoghe  di
 persone  offese  da    reato,  a  seconda  che  il  fatto  lesivo sia
 attribuito  a  soggetto  di  eta'  maggiore  o  minore  (con  lesione
 dell'art. 3 della Costituzione).
   Si  reputa  pertanto  necessario  investire la Corte costituzionale
 della questione prospettata, e poiche' appare impossibile allo stato,
 la definizione del processo in corso, se ne sospende la trattazione.
   Non si ravvisa peraltro nonostante il denunziato contrasto  fra  la
 norma  in  argomento  e  gli  artt. 27 e 30 della Costituzione, con i
 principi dei quali l'art. 10 d.P.R. n. 448/1988  appare  in  perfetta
 sintonia alla stregua di quanto gia' osservato.